Dal 01 giugno 2014 è entrato in vigore il metodo di calcolo del deposito cauzionale secondo le disposizioni indicate dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) con delibere n. 86 del 28 febbraio 2013 e n. 643 del 27 dicembre 2013.
Tali disposizioni prevedono che il deposito cauzionale sia determinato sulla base del consumo medio storico della singola utenza riferito all'anno solare precedente o, in mancanza di consumo storico, del consumo medio annuo per tipologia d’uso.
L’importo del deposito cauzionale è determinato dal corrispettivo trimestrale delle quote fisse e variabili, in applicazione della tariffa vigente e in rapporto al servizio di cui l’utenza fruisce. Per le utenze condominiali è applicata una riduzione del 40 %.
Il deposito non viene addebitato - o qualora addebitato viene restituito - agli utenti destinatari di bonus idrico ed alle utenze che hanno l’addebito continuativo delle bollette su conto corrente bancario o postale e che hanno registrato nell'anno solare precedente consumi inferiori a 500 metri cubi.
Ogni anno l’importo del deposito viene ricalcolato. L’adeguamento però non viene eseguito se la variazione di consumo è inferiore al 20%, in più o in meno, rispetto al consumo adottato per la determinazione del deposito dell’anno precedente.
La differenza tra l’importo del deposito versato finora e l’importo del deposito ricalcolato secondo le disposizioni sopra richiamate, determinato su 3 mensilità di consumo dell’anno 2014, può essere a credito o a debito:
- se è a credito, la restituzione viene effettuata in un'unica soluzione.
- se a debito, l’importo sarà rateizzato in due bollette.
Link :
Delibera AEEGSI 28 febbraio 2013 86/2013/R/idr
Delibera AEEGSI 27 dicembre 2013 643/2013/R/idr
Adeguamento deposito cauzionale - Dicembre 2015