Qualunque richiesta di accesso dovrà essere presentata:
-via pec (esclusivamente inviando da indirizzo pec): all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- via mail all'indirizzo : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
-a mani/per posta: presso la sede legale di GAIA SpA sita in Via Donizetti n.16 Marina di Pietrasanta (LU).
Le richieste di accesso documentale devono essere indirizzate al Responsabile del procedimento/ufficio interessato e comportano il rimborso delle spese (costi per materiale e spese generali) sostenute dalla società.
Le richieste di accesso civico e generalizzato devono essere indirizzate all’RPCT, sono gratuite salvo il rimborso dei costi per il materiale di supporto; esse saranno trasmesse dall’Ufficio protocollo al Referente per l’anticorruzione che, previa valutazione delle stesse di concerto con l’RPCT, le inoltrerà all’ufficio interessato per l’evasione della pratica.
Ove si ravvisino dei controinteressati, GAIA SpA dovrà dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso; egli potrà presentare entro 10 giorni motivata opposizione.
Le richieste di accesso verranno evase entro 30 giorni dalla presentazione (salvo maggior termine ove necessitino di chiarimenti/integrazioni/specificazioni), tramite risposta all’interessato ed eventuale pubblicazione dei dati mancanti (in caso di accesso civico) sul sito istituzionale.
In caso di inerzia dell’ RPCT, la richiesta potrà essere rivolta (tramite i canali ed agli indirizzi suindicati) al titolare del potere sostitutivo, individuato nell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs n.231/2001.
Anche in caso di rigetto dell’istanza, l’interessato può presentare richiesta di riesame all’ Organismo di Vigilanza, che provvederà entro 20 giorni con provvedimento motivato; allo stesso organismo, infine, possono rivolgersi i controinteressati in caso di accoglimento della richiesta di accesso avvenuto in presenza di una sua motivata opposizione.
Resta ferma la tutela giurisdizionale davanti al TAR, ai sensi dell’art.116 CPA.